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ESMA apre ai prestiti crypto con consenso esplicito

L’ESMA ammette i prestiti di crypto-asset per i CASP, imponendo consenso esplicito, trasparenza sui rischi e attribuzione dei ricavi al cliente.

31 lug 2026 3 min lettura A cura di Redazione
ESMA apre ai prestiti crypto con consenso esplicito
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L’ESMA apre alla possibilità per i fornitori di servizi per le cripto-attività di offrire prestiti in crypto, ma traccia un perimetro preciso per l’utilizzo degli asset dei clienti. Con la Q&A n. 2883/2026, pubblicata nell’ambito del MiCAR, l’Autorità europea chiarisce che i CASP possono proporre servizi di concessione di prestiti di cripto-attività, a condizione di rispettare gli obblighi generali previsti dal regolamento e una serie di cautele specifiche.

Il punto di partenza è che il Regolamento (UE) 2023/1114 non disciplina direttamente la concessione o la richiesta di prestiti in crypto-asset. L’attività resta quindi un servizio non regolamentato dal MiCAR, senza che ciò sottragga gli operatori alle responsabilità applicabili. I CASP devono attenersi anche alla dichiarazione dell’ESMA dell’11 luglio 2025, richiamata dall’Autorità come riferimento per la gestione di questi servizi.

Restano pienamente operativi gli obblighi generali imposti ai CASP: agire in modo onesto, equo e professionale nell’interesse dei clienti e assicurare comunicazioni corrette, chiare e non fuorvianti. Per le imprese, la possibilità di costruire offerte di prestito basate su cripto-attività si accompagna quindi alla necessità di definire procedure trasparenti, documentare le condizioni del servizio e rendere comprensibile al cliente la natura dell’operazione.

Il prestito crypto richiede un consenso preventivo, espresso e specifico del cliente

Il quadro tracciato dall’ESMA mette in primo piano i rischi significativi del crypto lending. Tra quelli indicati figurano il rischio di controparte, l’insufficienza delle garanzie e la possibilità che il cliente perda l’accesso agli asset prestati in caso di fallimento dell’operatore. A ciò si aggiunge un elemento sostanziale: le misure di salvaguardia previste dal MiCAR non si applicano alle cripto-attività impiegate nei programmi di prestito.

Gli operatori sono perciò chiamati a comunicare chiaramente questi rischi, fornire garanzie adeguate e valutare la solidità degli accordi o dei protocolli attraverso cui viene organizzato il prestito. Per i modelli che poggiano su infrastrutture e protocolli digitali, la verifica non può fermarsi alla presentazione commerciale del prodotto, ma deve riguardare anche la tenuta dell’architettura contrattuale e operativa su cui il servizio si basa.

I ricavi spettano al cliente, perché è il cliente a sostenere i rischi

Il passaggio più netto riguarda l’impiego degli asset custoditi. Quando un CASP detiene le cripto-attività dei clienti, oppure i mezzi necessari per accedervi, deve salvaguardarne i diritti di proprietà e non può utilizzarle per proprio conto. La destinazione degli asset a un programma di prestito richiede un consenso preventivo, espresso e specifico, circoscritto a condizioni definite con chiarezza.

Non basta quindi inserire l’autorizzazione nei termini e nelle condizioni generali senza darle adeguata evidenza. Un consenso incorporato nella documentazione standard e non messo in risalto non soddisfa il requisito indicato dall’ESMA. La distinzione incide direttamente sul disegno dell’esperienza utente: adesione al prestito e accettazione ordinaria del servizio devono emergere come passaggi separati, comprensibili e riferiti a condizioni identificabili. Anche i ricavi generati dall’attività spettano al cliente, poiché è quest’ultimo a sostenere i rischi associati al prestito.

L’apertura dell’ESMA non elimina gli obblighi di trasparenza e tutela

La Q&A non chiude infine la questione della qualificazione giuridica dei singoli modelli. Le caratteristiche concrete e i termini contrattuali possono ricondurre alcuni accordi ad altri quadri normativi europei o nazionali. In determinati casi, un programma potrebbe rientrare nella definizione di fondo di investimento alternativo ai sensi della direttiva AIFMD. L’apertura dell’ESMA non equivale dunque a una deregolamentazione: offre ai CASP uno spazio operativo, subordinandolo al controllo sui rischi, alla tutela della proprietà e a una scelta realmente consapevole del cliente.

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