La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i nomi degli atleti sanzionati per doping non possono essere pubblicati online in modo automatico e indiscriminato. Con la sentenza C-474/24 del 14 luglio 2026, la Grande Sezione ha riconosciuto la legittimità della trasparenza in materia antidoping, subordinandola però a una valutazione individuale capace di bilanciare l’interesse pubblico con la tutela della vita privata.
La decisione nasce dal ricorso di quattro atleti austriaci, destinatari di squalifiche temporanee o a vita per violazioni della normativa nazionale antidoping. La disciplina austriaca imponeva a NADA e ÖADR di inserire in una tabella accessibile a chiunque il nome dell’atleta, lo sport praticato, la natura della violazione e la durata della squalifica. Le sole esenzioni riguardavano atleti amatoriali, persone particolarmente vulnerabili e whistleblower.
Gli sportivi avevano chiesto al Garante privacy austriaco la cancellazione delle informazioni, richiamando il diritto all’oblio previsto dall’articolo 17 del Regolamento europeo. Sostenevano inoltre che le notizie sulle squalifiche avessero natura sanitaria e penale. Dopo il diniego dell’autorità, la controversia è arrivata davanti ai giudici europei attraverso sette quesiti pregiudiziali.
La Corte ha innanzitutto chiarito che il contrasto al doping ricade pienamente nel campo di applicazione del GDPR. Non può essere assimilato alla sicurezza nazionale, esclusa dal perimetro del diritto europeo, e la sua disciplina resta soggetta alle regole sulla protezione dei dati anche quando l’attività sportiva non presenta una natura strettamente economica. La semplice informazione relativa a una violazione antidoping e alla conseguente squalifica, tuttavia, non costituisce automaticamente un dato relativo alla salute.
La qualificazione cambia quando la comunicazione indica la sostanza vietata e, combinata con altre informazioni, permette di dedurre condizioni fisiche o mentali dell’atleta, come l’impiego di medicinali legati a specifiche patologie. In questa situazione entra in gioco la protezione rafforzata dell’articolo 9 del GDPR. La Corte ha invece escluso l’applicazione dell’articolo 10: le sanzioni antidoping hanno carattere disciplinare e corporativo, non equivalgono a condanne penali nel diritto dell’Unione.
Il nodo centrale riguarda la proporzionalità. Rendere pubbliche le sanzioni può perseguire un interesse pubblico attraverso la deterrenza, la prevenzione delle violazioni e la tutela della lealtà sportiva. Una norma che imponga la pubblicazione automatica per tutti gli atleti professionisti, senza consentire adattamenti alle circostanze individuali, non assicura però il necessario equilibrio tra questi obiettivi e i diritti fondamentali degli interessati.
Prima della messa online, le agenzie antidoping dovranno quindi considerare la notorietà dell’atleta, la gravità della violazione e il tempo durante il quale i dati resteranno accessibili. Per uno sportivo di fama mondiale le esigenze di trasparenza possono essere maggiori rispetto a quelle associate a un professionista meno conosciuto. Anche la durata della pubblicazione deve essere commisurata al caso: conservare il nome oltre la squalifica o persino quando l’interessato non ha più un’età ragionevole per competere può produrre una compressione sproporzionata della privacy.
La tutela può inoltre intervenire prima che il nome compaia sul web. L’atleta può presentare un reclamo preventivo al Garante ai sensi dell’articolo 77, purché esistano indizi concreti e imminenti del trattamento, come una squalifica già irrogata ma non ancora pubblicata. Per le istituzioni sportive europee si apre così una revisione delle procedure: la trasparenza resta possibile, ma dovrà passare da decisioni motivate, personalizzate e proporzionate.