Una multa da 400 euro per un sacchetto lasciato fuori dai contenitori diventa un ricorso centrato sulla tutela dei dati personali. L’avvocato Alberto Murgia ha chiesto l’annullamento della sanzione notificata per il conferimento di rifiuti all’esterno dei cassonetti di viale Cricoli, a Vicenza. La contestazione si fonda principalmente sull’impiego di immagini registrate in un’area dove, sostiene il legale, non sarebbe stato presente l’avviso di videosorveglianza.
Il verbale colloca l’infrazione alle 11.03 del 12 luglio, presso l’isola ecologica al civico 74. Murgia replica che l’accertamento di un illecito amministrativo tramite video sarebbe nullo quando manca una preventiva informazione ai cittadini. La questione non riguarda quindi soltanto il comportamento contestato, ma la possibilità per una pubblica amministrazione di utilizzare video e targa del veicolo come elementi alla base di un procedimento sanzionatorio.
Nel ricorso il professionista richiama i principi affermati dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla giurisprudenza, sostenendo che una violazione delle regole sulla privacy possa compromettere la validità dell’intero procedimento. L’argomentazione individua tre profili: l’obbligo di informativa preventiva, l’utilizzabilità dei dati raccolti e la necessità che l’amministrazione dimostri la legalità e la trasparenza delle modalità di acquisizione.
Il primo punto chiama in causa l’articolo 13 del Gdpr, in base al quale, nella ricostruzione proposta dal ricorrente, i cittadini devono essere informati chiaramente prima di entrare nel raggio d’azione di una telecamera. Il secondo riguarda l’inutilizzabilità dei dati: se immagini e informazioni identificative fossero state raccolte senza il cartello richiesto, non potrebbero essere impiegate per fondare la sanzione. Si tratta della tesi avanzata nel ricorso, sulla quale dovrà pronunciarsi l’autorità competente.
Il terzo profilo è quello della legalità e trasparenza. Secondo Murgia, spetta all’amministrazione provare che la segnaletica fosse presente, visibile e conforme prima di elevare la multa. A sostegno della contestazione, l’avvocato ha allegato alcune fotografie scattate il 25 agosto nella stessa isola ecologica. Le immagini, afferma, mostrerebbero l’assenza di qualsiasi avviso relativo a un’area videosorvegliata.
Il ricorso apre così un confronto sull’uso dei sistemi digitali nelle attività di controllo pubblico. Telecamere, immagini e dati identificativi possono rendere più puntuale l’accertamento degli illeciti, ma il loro impiego resta legato agli obblighi previsti dal Gdpr e dal Codice della privacy. Nel caso vicentino, il punto da accertare è se le condizioni indicate dal legale fossero rispettate nel momento in cui sarebbe avvenuta l’infrazione, non soltanto alla data delle fotografie prodotte.
Murgia solleva inoltre una seconda questione, distinta dalla videosorveglianza. Il sistema cittadino per la raccolta dei rifiuti indifferenziati richiede a molti residenti una chiave e un sistema digitale, mentre nel centro storico e in altri quartieri sarebbero disponibili contenitori con la normale apertura a pedale. Secondo il legale, questa differenza di trattamento sarebbe gravemente discriminatoria e presenterebbe un profilo di incostituzionalità.
La contestazione richiama in particolare l’articolo 3 della Costituzione. Murgia sostiene che le diverse modalità di accesso ai cassonetti penalizzino una parte dei cittadini e che un simile sistema non sia necessario in una regione virtuosa nella raccolta differenziata come il Veneto. La multa diventa così il punto di partenza di una disputa più ampia, nella quale protezione dei dati, strumenti digitali e organizzazione dei servizi urbani finiscono sullo stesso piano. Il professionista non esclude una segnalazione al Garante né il ricorso ad altre vie legali.