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Il Garante blocca i deepfake di Mentana su Striscia

L’Autorità ammonisce R.T.I. e vieta l’ulteriore uso dell’immagine del giornalista con le modalità contestate nei filmati satirici.

10 ago 2026 3 min lettura A cura di Redazione
Il Garante blocca i deepfake di Mentana su Striscia
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito R.T.I. – Reti Televisive Italiane, editore di Striscia la Notizia, e vietato l’ulteriore trattamento dell’immagine di Enrico Mentana secondo le modalità contestate. Nei filmati, il giornalista appariva nello studio reale del TG La7 mentre pronunciava dichiarazioni mai rese, attraverso manipolazioni generate con sistemi di intelligenza artificiale. Per l’Autorità, la natura satirica del programma non elimina gli obblighi previsti dal GDPR.

Il procedimento è nato dal reclamo presentato da Enrico Mentana per alcuni servizi nei quali la sua immagine televisiva era stata modificata mediante sistemi di AI. Il giornalista compariva nel proprio ruolo di direttore del TG La7 e nell’ambiente dal quale conduce realmente il telegiornale, ma recitava un copione scritto dagli autori della trasmissione. La combinazione tra volto autentico, contesto professionale reale e dichiarazioni plausibili rendeva l’alterazione particolarmente difficile da riconoscere.

Nel provvedimento n. 577 del 23 luglio 2026, il Garante ha accertato la violazione dell’articolo 5 del GDPR, relativo ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, e dell’articolo 25, che impone la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. L’intervento non stabilisce un divieto generale dei deepfake satirici: i trattamenti legati alla libertà di manifestazione del pensiero possono beneficiare delle garanzie riconosciute a giornalismo, critica e satira, anche senza il consenso dell’interessato.

La satira non cancella gli obblighi di trasparenza previsti dal GDPR

Il confine individuato dall’Autorità passa dalle modalità concrete di realizzazione e presentazione del contenuto. Nel caso esaminato, le dichiarazioni attribuite a Mentana risultavano immediatamente plausibili e prive di quel grado di esagerazione o inverosimiglianza che permette normalmente di riconoscere la satira. Anche l’impiego dello studio autentico aumentava il rischio di confondere il filmato artificiale con un servizio vero. La liceità della finalità, quindi, non assorbe gli obblighi legati a contesto, trasparenza e percezione del contenuto sintetico.

R.T.I. ha sostenuto di avere avvisato il pubblico con annunci, titoli, riferimenti espliciti ai deepfake e successive indicazioni aggiunte ai video online e su Mediaset Infinity. Ha inoltre richiamato la natura notoriamente satirica del programma. Nel comunicato del 7 agosto 2026, il Garante ha però giudicato insufficienti le misure: le avvertenze non erano abbastanza chiare, evidenti e comprensibili per tutti, soprattutto per chi avesse iniziato a guardare il servizio dopo il suo avvio o ne avesse incontrato soltanto un frammento sui social.

Un’etichetta esiste davvero solo se raggiunge ogni modalità di fruizione

Nell’istruttoria è entrata anche la reazione del pubblico. Mentana aveva segnalato numerosi commenti offensivi pubblicati da utenti convinti che alcune dichiarazioni fossero autentiche; R.T.I. ha replicato che altri commenti dimostravano invece la consapevolezza della manipolazione. Il Garante non ha fondato la decisione sul semplice conteggio delle reazioni, ma ha valutato il rischio prodotto dall’unione di realismo visivo, ambientazione autentica e plausibilità. A differenza dell’imitazione tradizionale, un sistema generativo può utilizzare direttamente immagine e caratteristiche biometriche del soggetto, creando una rappresentazione difficilmente distinguibile dall’originale.

Realismo visivo e contesto autentico possono rendere invisibile la manipolazione

Per imprese editoriali, broadcaster e piattaforme, il provvedimento sposta l’attenzione dalla semplice presenza di un’etichetta alla sua efficacia durante ogni possibile modalità di fruizione. Un avviso iniziale può non raggiungere chi vede un estratto isolato o un contenuto ricondiviso. L’applicazione della privacy by design richiede dunque misure tecniche e organizzative definite prima della pubblicazione e adeguate al livello di realismo. Nel rapporto tra satira e deepfake, la riconoscibilità dell’artificio diventa parte integrante della conformità, non un dettaglio aggiunto dopo la diffusione.

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